Superbonus del 110% – Novità del DL 77/2021 (c.d. “Semplificazioni”) e del DL 59/2021

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L’art. 119 del DL 34/2020 ha previsto, relativamente alle spese sostenute nella finestra temporale agevolata, il potenziamento al 110% delle detrazioni “edilizie” spettanti con riguardo ad interventi che già risul­tavano agevolati:

  • dall’ecobonus, di cui all’art. 14 del DL 63/2013;
  • dal sismabonus, di cui all’art. 16 del DL 63/2013, ivi compresa la ver­sione “acquisti”, di cui al co. 1-septies dell’art. 16;
  • dalla detrazione IRPEF per interventi di installazione di impianti foto­vol­taici e di sistemi di accumulo integrati in tali impianti, ai sensi della lett. h) dell’art. 16-bis del TUIR;
  • dalla detrazione IRPEF per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla lett. e) dell’art. 16-bis co. 1 del TUIR;
  • dal bonus “colonnine per la ricarica di veicoli elettrici”, di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013.

Il potenziamento al 110% della detrazione spettante sulle spese sostenute per l’effettuazione di questi interventi (c.d. “superbonus”), oltre che essere su­bordinato al sostenimento delle spese nel­la finestra temporale agevolata, è subordinato anche al rispetto delle condizioni specifiche, delle li­mi­ta­zioni soggettive, della tipologia di immobili e degli obblighi di asseve­ra­zio­ne che risultano previsti dalla disciplina recata dall’art. 119 del DL 34/2020.

L’art. 119 del DL 34/2020 individua l’ambito di applicazione del “superbonus” del 110% sulla base di due criteri:

  • quello soggettivo di chi effettua gli interventi agevolati;
  • quello oggettivo della tipologia di interventi effettuati.