Detrazione IRPEF delle spese di frequenza delle Università non statali – Individuazione dei limiti di importo per il periodo d’imposta 2022 e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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Premessa

Per effetto delle modifiche apportate dalla L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 15 co. 1 lett. e) del TUIR, la detrazione IRPEF del 19% si applica in relazione alle spese per la fre­quen­­­za di corsi di istruzione universitaria presso:

  • Università statali;
  • Università non statali, in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna fa­coltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ora Ministero dell’Università e della Ricerca), tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle Università statali.

In attuazione della disciplina in esame, con il DM 23.12.2022 n. 1406 (pubblicato sulla G.U. 14.2.2023 n. 37), il Ministero dell’Università e della ricerca (MUR) ha quin­­di individuato l’importo mas­­simo de­traibile dall’IRPEF lorda delle spese per la fre­quenza di Università non statali in relazione al periodo d’imposta 2022 (modelli 730/2023 e REDDITI PF 2023), rimasto invariato rispetto all’importo individuato per il 2021.