Errori nelle comunicazioni di opzione per interventi “edilizi” – Possibili correzioni

Rassegna stampa |

Premessa

L’Agenzia delle Entrate si è occupata degli errori nella comunicazione di opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione fiscale spettante per interventi “edilizi” e per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 del DL 34/2020:

  • nella circ. 6.10.2022 n. 33;
  • nella risposta a interpello 14.6.2023 n. 348.

Con l’art. 2-quinquies del DL 11/2023, inserito in sede di conversione nella L. 38/2023, inoltre, è stata disciplinata normativamente la possibilità di aderire alla c.d. “remissione in bonis” con riguardo alle comunicazioni di opzione che dovevano essere presentate entro il 31.3.2023.

Mediante la circ. 6.10.2022 n. 33, tra le altre, l’Agenzia delle Entrate ha:

Nella risposta a interpello 14.6.2023 n. 348, invece, la stessa Agenzia ha chiarito che in caso di errori sostanziali nella comunicazione di opzione, il credito d’imposta nel cassetto fiscale del cessionario/fornitore è:

  • inesistente, se manca il presupposto costitutivo (il credito non emerge dai dati contabili, finanziari o patrimoniali del contribuente) e, contestualmente, l’inesistenza non è riscontrabile con controlli automatizzati o formali;
  • non spettante, in tutti gli altri casi.

Di conseguenza, qualora venga annullata una comunicazione di opzione per un errore sostanziale (nel caso di specie riferito all’errata indicazione del codice fiscale del beneficiario) ed il credito sia già stato utilizzato in compensazione nel modello F24 dal cessionario/fornitore, è necessario proce­dere al riversamento del credito “indebitamente” utilizzato nonché al versamento, mediante ravvedimento operoso, della sanzione per indebita compensazione da “credito non spettante” di cui all’art. 13 co. 4 del DLgs. 471/97 (pari al 30% del credito utilizzato, ulteriormente ridotto secondo la disciplina del ravvedimento ex art. 13 del DLgs. 472/97). L’Agenzia delle Entrate afferma infatti che l’errata indicazione del codice fiscale del beneficiario nella comunicazione di opzione non vizia il presupposto costitutivo del credito d’imposta, che non può pertanto qualificarsi come “inesistente”.