Comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle operazioni in contanti relative al turismo straniero effettuate nel 2023 – Modalità e termini

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PREMESSA

Ai sensi dell’art. 3 co. 1 – 2-bis del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, i commercianti al mi­­nuto (e i soggetti equiparati) e le agenzie di viaggio sono tenuti a co­mu­nicare all’Agenzia delle En­­t­­rate le operazioni in contanti relative al turismo:

  • effettuate nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano resi­den­za al di fuori del territorio dello Stato italiano;
  • di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, con riferimento al periodo compreso tra l’1.1.2023 e il 31.12.2023.

Il limite pari a 15.000,00 euro è stato infatti così innalzato a decorrere dall’1.1.2019, rispet­to al previgente limite di 10.000,00 euro, per effetto dell’art. 1 co. 245 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bi­lancio 2019).

La soglia minima pari a 5.000,00 euro tiene invece conto dell’incremento del limite di trasferimento del denaro contante in via ordinaria, al di sopra del quale si applica la deroga per le operazioni re­­lative al turismo straniero.

Detto limite è stato infatti incrementato da un importo inferiore a 2.000,00 ad un importo inferiore a 5.000,00 euro, a decorrere dall’1.1.2023, per effetto dell’art. 1 co. 384 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023).

In relazione alle operazioni effettuate dall’1.1.2023 al 31.12.2023, l’adempimento in esame scade il 10.4.2024 o il 22.4.2024, a seconda della periodicità di liquida­zione dell’IVA.

L’adempimento è effettuato mediante il modello di comunicazione polivalente, approvato ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908.