Imposta di soggiorno – Presentazione della dichiarazione – Modalità e termini

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Premessa

L’imposta di soggiorno è stata introdotta dall’art. 4 del DLgs. 23/2011 e può essere istituita dai Comuni capoluogo di Provincia, dalle unioni di Comuni e dai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte.

Il gestore, in caso di soggiorno nelle strutture ricettive (art. 4 co. 1-ter del DLgs. 23/2011), e il sog­getto che incassa il canone o il corrispettivo per le c.d. “locazioni brevi”, ovvero interviene nel pa­ga­mento dei predetti canoni o corrispettivi (art. 4 co. 5-ter del DL 50/2017), sono responsabili:

  • per il pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, che sono rispettivamente coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio del Comune che l’ha istituita e coloro che alloggiano a seguito di contratto di locazione c.d. “breve” (di cui all’art. 4 del DL 50/2017);
  • per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno.

Il Ministero dell’Economia e delle finanze, con il DM 29.4.2022 (pubblicato sulla G.U. 12.5.2022 n. 110), ha approvato il modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno, le relative istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Le specifiche tecniche sono state aggiornate in data 13.6.2022.