A cura dello Studio CMCA Consulenti Associati

Per incentivare il rinnovo del concordato preventivo per il biennio 2026-2027, l’art. 29 del DLgs. 7.8.2026 n. 148 (c.d. decreto “Omnibus”) ha reintrodotto il regime del ravvedimento per i periodi 2020-2023.
Aderendo a questa misura, previo versamento di un’imposta sostitutiva, è riconosciuta una limitazione all’attività di accertamento.
Punti principali:
- Possono aderire solo i contribuenti che avevano aderito al CPB 2024-2025, lo hanno concluso regolarmente e rinnovano il CPB per il 2026-2027. Sono esclusi i nuovi aderenti e chi aveva aderito al CPB 2025-2026.
- L’adesione al CPB va effettuata entro il 2 novembre 2026 per i soggetti con periodo coincidente con l’anno solare.
- È necessario versare un’imposta sostitutiva su redditi, addizionali e IRAP per ciascun anno sanato, dal 2020 al 2023.
- L’importo dipende dal punteggio ISA: la base imponibile viene incrementata dal 5% al 50%; sono previste aliquote dal 10% al 15% per imposte dirette e addizionali, oltre all’IRAP al 3,9%, con un minimo di 1.000 euro.
- Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 15 marzo 2027 oppure in massimo 10 rate mensili, con interessi.
- In caso di adesione correttamente perfezionata, sono limitati alcuni accertamenti fiscali relativi agli anni sanati.
- Il beneficio si perde, tra l’altro, in caso di decadenza dal CPB, mancato pagamento delle rate o dichiarazioni infedeli sulle cause di esclusione ISA.
- I termini di accertamento sono prorogati al 31 dicembre 2029 per le annualità oggetto di ravvedimento.
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A cura dello Studio CMCA
