
News e adempimenti del periodo
Enti non commerciali e tributi locali
- ENC che hanno fruito dell’esenzione ICI 2006‑2011 in modo non conforme devono presentare una dichiarazione unica entro il 31.3.2026 e versare (salvo esoneri) entro il 30.4.2026, con possibilità di rateizzare se l’importo supera 100.000 euro.
- L’importo da restituire si calcola applicando le regole IMU 2013 ma con basi imponibili, moltiplicatori e aliquote dell’ICI dell’anno di riferimento, più interessi calcolati secondo disciplina UE tramite l’applicativo del MEF.
Imprese: crediti d’imposta e incentivi
- Credito d’imposta “ZES Unica Mezzogiorno” e “ZLS”: proroga per investimenti 2026‑2028 e nuovi modelli; serve una comunicazione preventiva (31.3‑30.5 di ogni anno) e una comunicazione di completamento (3‑17 gennaio dell’anno successivo).
- Credito Transizione 5.0: il residuo al 31.12.2025 è suddiviso in cinque quote annuali 2026‑2030, utilizzabili in F24 con codice tributo 7072 e controlli automatici sui limiti di utilizzo.
- Per le istanze 5.0 presentate dopo l’esaurimento fondi (post 6.11.2025), il GSE consente comunque l’invio delle comunicazioni di completamento fino al 28.2.2026, in vista di eventuali future risorse.
- Credito investimenti 4.0: prorogato al 31.3.2026 il termine per le comunicazioni di completamento per investimenti ultimati entro il 31.12.2025; chiarite le regole F24 (codici 6936 e 7077, anno di riferimento = anno di completamento) e le condizioni per la fruizione sugli investimenti completati nel 2026.
- Nuova sanatoria “Tremonti ambientale” + conto energia: istanze da inviare via PEC al GSE entro il 9.3.2026 con documentazione asseverata.
- Portale ENEA 2026 attivo dal 22.1.2026 per Ecobonus e Bonus Casa; per lavori conclusi tra 1.1.2026 e 22.1.2026 (o conclusi nel 2025 con spese 2026) il termine dei 90 giorni decorre dal 22.1.2026 (scadenza 22.4.2026).
Professionisti, lavoratori autonomi e bonus edilizi
- Per l’acquisto di crediti da bonus edilizi a valore inferiore al nominale, per i lavoratori autonomi vige il principio di “onnicomprensività”: costo di acquisto deducibile nell’anno di pagamento, valore nominale imponibile nei periodi in cui il credito è compensato; regole applicabili solo ai crediti acquistati dal 2024, mentre quelli acquisiti entro il 31.12.2023 restano fiscalmente irrilevanti.
- I crediti e relativi componenti concorrono anche all’IRAP quando l’acquisto è effettuato da studi associati/associazioni professionali.
Lavoratori dipendenti: bonus, imposte sostitutive e fringe benefit
- Bonus “cuneo” introdotto dalla legge di bilancio 2025: somma non imponibile per chi ha reddito complessivo fino a 20.000 euro, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente una percentuale (7,1%; 5,3%; 4,8% a seconda della fascia), calcolata su un “reddito teorico annuo” rapportato ai soli giorni effettivamente retribuiti.
- L’Agenzia chiarisce che i giorni “di lavoro” da considerare sono solo quelli retribuiti; in assenza totale di giorni lavorati nel 2025 il bonus non spetta, neppure se vengono percepiti arretrati riferiti ad anni precedenti.
- Per il 2026 sono introdotte tre imposte sostitutive ad aliquota ridotta, con specifici codici tributo F24/F24 EP:
- 15% su maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e a turni nel settore privato, fino a 1.500 euro, per lavoratori con reddito 2025 non oltre 40.000 euro.
- 5% sugli incrementi retributivi da rinnovi contrattuali 2024‑2026, per lavoratori privati con reddito 2025 fino a 33.000 euro.
- 15% sul trattamento accessorio del personale non dirigente delle PA, fino a 800 euro, per redditi di lavoro dipendente non superiori a 50.000 euro (escluso personale Forze di polizia e Forze armate già agevolato).
- Fringe benefit auto in uso promiscuo: la parte di contributo del dipendente che eccede il valore convenzionale del benefit (art. 51 co. 4 TUIR) concorre a formare il reddito di lavoro dipendente.
- Contributi di assistenza sanitaria integrativa versati dal datore rientrano nel regime di esclusione dal reddito dipendente anche se la copertura decorre quando il rapporto di lavoro non è più in essere, purché sussistano gli altri requisiti di legge.
Lavoro all’estero, frontalieri e impatriati
- Contributi previdenziali obbligatori versati all’estero su retribuzioni convenzionali (art. 51 co. 8‑bis TUIR) sono deducibili dal reddito complessivo ex art. 10 co. 1 lett. e) TUIR, in dichiarazione, anche se non deducibili nella determinazione del reddito di lavoro dipendente.
- Ratificato il Protocollo Italia‑Svizzera sui frontalieri: sarà possibile svolgere fino al 25% dell’attività annua in telelavoro dal domicilio senza perdere lo status di frontaliere; il lavoro svolto da remoto entro tale soglia si considera effettuato nello Stato del datore di lavoro ai fini fiscali.
- Regime impatriati (nuovo art. 5 D.Lgs. 209/2023):
- Ne può beneficiare l’ex frontaliere che ha lavorato dall’estero per società italiana e rientra in Italia mantenendo lo stesso datore, se ricorrono i requisiti generali.
- È ammesso anche chi rientra in Italia per lavorare in smart working per datore estero, purché l’attività sia prestata prevalentemente in Italia.
Altri chiarimenti: diritto d’autore, polizze catastrofali, CUP, appalti
- Diritto d’autore: l’incasso da parte di un terzo incaricato non cambia la natura reddituale (redditi assimilati a lavoro autonomo, tassati per cassa); le somme anticipate dal terzo come mera “provvista” non sono imponibili finché non diventano compensi definitivi.
- Navi da pesca professionale (categorie 1‑6) sono escluse dall’obbligo di polizze catastrofali perché non rientrano tra i beni indicati nell’art. 2424 co. 1 c.c. (immobilizzazioni materiali B‑II n. 1‑3).
- Fatture elettroniche per acquisti agevolati da incentivi pubblici: dal 27.1.2026 è attivo su “Fatture e Corrispettivi” il servizio web per integrare (o correggere) il CUP su fatture con data operazione successiva al 31.5.2023, senza riemissione del documento.
- Imposta di bollo appalti pubblici: confermata la natura “una tantum” sostitutiva per l’intera procedura; l’obbligo si applica anche a taluni “contratti esclusi” ex art. 56 D.Lgs. 36/2023, in quanto soggetti comunque ai principi e alle forme contrattuali del Codice.
- Accordi di cessazione partecipazione in associazioni professionali (es. studio notarile): la scrittura che liquida l’indennizzo al professionista uscente è soggetta a imposta di registro del 3%, dovuta in caso d’uso o registrazione volontaria.
- Gruppi di acquisto solidale (APS iscritte RUNTS): la distribuzione di beni agli associati, senza ricarico, è esclusa da IVA se lo statuto rispetta le clausole dell’art. 4 co. 7 DPR 633/72; la norma sull’art. 4, compreso il co. 7, resta in vigore fino al 31.12.2035.
- Interessi di mora sulle transazioni commerciali primo semestre 2026: 14,15% per forniture agro‑alimentari, 10,15% per le altre transazioni; disciplina estesa a tutti i lavoratori autonomi, con possibilità di tassi diversi se non iniqui (ma inderogabilità per agro‑alimentare).
Scadenze principali di febbraio–inizio marzo 2026
- 9.2.2026: domande “bonus pubblicità” su investimenti 2025 sulla stampa (anche online).
- 15.2.2026: invio dati acquisti da estero (autofatture/integrazioni) relativi a gennaio 2026.
- 16.2.2026: versamenti IVA mensile gennaio e IVA quarto trimestre 2025 (trimestrali speciali); ritenute e addizionali gennaio; saldo imposta sostitutiva rivalutazioni TFR 2025; contributi INPS artigiani/commercianti “fissi” 4ª rata; premi INAIL autoliquidazione e comunicazione retribuzioni presunte; eventuale opzione per flusso mensile dati aggiuntivi ritenute in sostituzione del modello 770.
- 20.2.2026: domande contributi autotrasportatori per rinnovo parco veicolare ecologico.
- 23.2.2026: domande credito d’imposta funzionamento sale cinematografiche (costi 2024).
- 25.2.2026: modelli INTRASTAT relativi a gennaio 2026.
- 28.2.2026:
- richiesta agevolazione contributi INPS artigiani/commercianti in regime forfetario;
- dichiarazione e versamento IVA regime IOSS per gennaio;
- domande credito d’imposta promozione musica (costi 2025);
- comunicazioni di completamento progetti 5.0 per istanze oltre fondi 2025.
- 2.3.2026:
- invio LIPE 4° trimestre 2025 (o alternativa presentazione modello IVA 2026);
- versamento bollo fatture elettroniche 4° trimestre 2025;
- comunicazione forniture documenti fiscali;
- dichiarazioni per imposta di bollo virtuale 2025/2026;
- comunicazione rapporti finanziari 2025 all’Anagrafe tributaria;
- ravvedimento secondo/unico acconto 2025;
- vari adempimenti di registrazione contratti (affitti rustici, locazioni immobiliari).
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A cura dello Studio CMCA
